VIVI LA NATURA

PROGRAMMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

ADERISCI AL PROGRAMMA

PERCHE’ VIVI LA NATURA?

l Programma “VIVI LA NATURA” nasce in seguito all’ entrata in vigore del Decreto Legislativo 22/97 succ. mod. ed integrazioni (D. Lgs. 389/97), detto Decreto Ronchi, per il quale molti tipi di rifiuti, tra cui anche i consumabili per stampa, sono diventati rifiuti speciali (art.7 D.Lgs.22/97) e quindi non più assimilabili ai rifiuti solidi urbani. Questo tipo di rifiuto, considerato estremamente dannoso per l’ambiente, non può più essere gettato nel cassonetto, ma deve essere recuperato o smaltito in discarica (ai sensi delle decisioni 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE).
Secondo studi recenti in Europa nel corso del 2005 sono stati utilizzati circa 45 milioni di cartucce toner e oltre 280 milioni di cartucce inkjet.

La maggior parte di questi prodotti, terminato il loro primo ciclo di vita, viene destinato allo smaltimento in discarica o all’incenerimento, con un inutile e prematuro spreco di materia prima ed energia.
Al contrario se nastri e cartucce di stampa vengono opportunamente raccolte, selezionate, bonificate, smontate, ricostruite e testate possono tornare a svolgere egregiamente il loro lavoro senza compromettere la qualità  della stampa, la durata e la funzionalità  delle stampanti nel pieno rispetto dell’ambiente favorendo un’economia oculata e intelligente.

ADERISCI AL PROGRAMMA

Ecologicbox

ECOLOGIC BOX: RECUPERO VUOTI

La Replay Mano Commerciale è organizzata per il SERVIZIO GRATUITO DI RACCOLTA E RECUPERO consumabili esausti con ECOLOGICBOX dedicato nel pieno rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda le autorizzazioni al trasporto e stoccaggio, riassunte nel DLG RONCHI.

Per informazioni e per aderire al programma “VIVI LA NATURA” la Replay Mano Commerciale ha istituito una linea telefonica dedicata:

CONTATTACI: 0434 566498

PARTECIPA AL PROGRAMMA “VIVI LA NATURA” PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Scarica il modulo per aderire:

Modulo Istruzioni Ecobox
Modulo Ritiro Ecologicbox
Modulo Condizioni Servizio Gratuito

Lasciaci i tuoi recapiti per ricevere un preventivo gratuito

Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Ai sensi del D.L. 196 del 31.03.2003 "Tutela dei dati personali" l'azienda Replay Mano Commerciale può utilizzare i dati forniti in modo lecito e secondo correttezza, per comunicarvi proposte e informazioni commerciali. Presso la nostra società è possibile esercitare i diritti di cancellazione, modifica, aggiornamento, ecc. dei dati forniti.

Accetto l'informativa sulla Privacy

LA REPLAY MANO COMMERCIALE E’ UN AZIENDA AUTORIZZATA
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE CARTUCCE ESAUSTE

SANZIONI

ESTRATTO DAL DECRETO RONCHI:

Art. 51 – Attività  di gestione di rifiuti non autorizzata
1. Chiunque effettua un’attività  di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.

AUTORIZZAZIONI E SANZIONI PER IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DI CONSUMABILI DA STAMPA

In alcuni casi, rivenditori di toner, tecnici di fotocopiatrici o rigeneratori di cartucce, sottovalutando il problema, agiscono non correttamente gestendo i rifiuti da stampa (che per Legge sono rifiuti) in completa assenza di autorizzazioni.
La legge stabilisce che i rifiuti da stampa possono essere conferiti a soggetti iscritti all’Albo Gestori Rifiuti per l’avvio al recupero o allo smaltimento.

REPLAY MANO COMMERCIALE E’ AUTORIZZATA AL RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA STAMPA COME DA CODICE CER 080318 (rif. Decreto Ronchi)

Verifica e scarica le nostre autorizzazioni:

Decreto ronchi

PER SAPERNE DI PIU’ SUL DECRETO RONCHI

Il decreto legislativo n. 22/97, noto come “Decreto Ronchi”, disciplina la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio. L’applicazione di tale normativa è piuttosto complessa, sia perché riferita a tutti i soggetti, siano essi produttori che gestori in senso stretto (smaltitori e/o recuperatori) di rifiuti, sia perché rinvia la sua completa attuazione a diverse normative tecniche, emanate solo in minima parte.

La normativa si basa principalmente sulla necessità dell’adozione, da parte di tutti i soggetti interessati, di misure atte a ridurre la produzione dei rifiuti, la pericolosità dei rifiuti e la riduzione dello smaltimento in discarica degli stessi. Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono individuate forme di incentivazione e di penalizzazione attraverso l’applicazione più o meno gravosa di tasse ecologiche, il potenziamento dei controlli e l’aggravio delle sanzioni per i soggetti che non provvedono ad adeguarsi alle nuove procedure di gestione dei rifiuti.

Sinteticamente si riportano le principali novità e gli obiettivi della nuova disciplina sulla gestione dei rifiuti.

In primo luogo è stato ridefinito il concetto di “rifiuto”. Mentre secondo la vecchia normativa era considerato “rifiuto” tutto ciò che era destinato ad essere abbandonato e, quindi, distrutto, secondo le nuove disposizioni il “rifiuto” è tutto ciò di cui il produttore (o detentore) si disfi, abbia l’obbligo di disfarsi o intenda disfarsi. Espresso in concetti più semplici è “rifiuto” tutto ciò che esce da un ciclo di produzione o di consumo (es. scarti di lavorazione o rifiuti da raccolta differenziata) per essere avviato allo smaltimento finale (distruzione) o al recupero in un altro ciclo di produzione o di consumo diverso da quello che lo ha originato (es. truccioli di ferro che vengono avviati alle fonderie, carta da macero avviata al riciclaggio, ecc.). La prima fondamentale differenza, pertanto, fra la vecchia e la nuova normativa è rappresentato dal fatto che indipendentemente da quella che è la destinazione finale di un rifiuto (smaltimento finale o recupero) per il produttore rimane sempre tale, con l’obbligo di adempiere a tutti gli obblighi amministrativi specificati nel decreto “Ronchi”.

DEFINIZIONI
Rifiuto: materia o sostanza di cui il produttore o detentore si disfi, abbia l’obbligo di disfarsi o intenda disfarsi.
Recupero dei rifiuti: gestione dei rifiuti finalizzata alla riduzione dello smaltimento finale attraverso il reimpiego, riciclaggio, recupero per ottenere materia prima e recupero per produrre energia, con utilizzo di CDR (combustibile da rifiuto).
Smaltimento dei rifiuti: operazioni finalizzate alla distruzione o segregazione in sicurezza dei rifiuti non recuperabili.
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
A seconda della provenienza i rifiuti si distinguono in: Urbani(provenienti da attività domestica o da attività civili dai quali si producono rifiuti assimilabili a quelli prodotti dalle civili abitazioni) o Speciali (derivanti da attività produttive commerciali e di servizi che per qualità o quantità non possono essere considerati urbani). A seconda della qualità i rifiuti si distinguono in: Pericolosi e Non Pericolosi.

Molto importanti sono gli obiettivi che la nuova disciplina fissa per garantire la tutela della salute delle persone e dell’ambiente:

  • riduzione della produzione dei rifiuti;
  • riduzione della pericolosità dei rifiuti;
  • riduzione dei quantitativi di rifiuti da smaltire in discarica.

Vengono anche definite le azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione dei rifiuti:

  • lo sviluppo di tecnologie pulite che consentano un maggior risparmio di risorse naturali;
  • la promozione di azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli imprenditori;
  • la messa a punto e l’immissione sul mercato di prodotti che consentano il minor incremento possibile della produzione di rifiuti;
  • lo sviluppo di tecniche adeguate a ridurre la pericolosità dei rifiuti;
  • la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

Vengono inoltre individuate le attività finalizzate al recupero dei rifiuti, attraverso:

  • il reimpiego ed il riciclaggio;
  • altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
  • la promozione dell’uso di materiali riciclati;
  • l’utilizzazione principale di rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi suindicati, la normativa fissa contestualmente una serie di divieti e di obblighi che comportano un’azione coordinata da parte di tutti i soggetti interessati ad una corretta gestione dei rifiuti (cittadini, pubbliche amministrazioni, imprenditori, ecc.):

DIVIETI
SCADENZE
Divieto di realizzare impianti per l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia 1° gennaio 1999
Divieto di smaltimento dei RSU in discarica senza preventiva selezione e/o pretrattamento 1° gennaio 2000
Divieto di smaltire i RSU in Regioni differenti da dove sono prodotti 1° gennaio 1999
OBBLIGHI
SCADENZE
Riduzione dei quantitativi di rifiuto da avviare allo smaltimento finale Immediata
Gestione dei rifiuti all’interno di ambiti territoriali ottimali che consentono il superamento delle frammentazioni di gestione Immediata
Localizzare gli impianti di smaltimento il più vicino possibile ai luoghi di produzione per ridurre la movimentazione degli stessi Immediata
Obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata fissati 15% entro il 5 marzo 1999
25% entro il 5 marzo 2001
35% a partire dal 5 marzo 2003

 

In tale contesto le Regioni hanno un ruolo molto importante; spetta a loro, infatti, disciplinare e pianificare in merito alle attività ed alle iniziative che devono essere adottate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle disposizioni nazionali, tenendo conto delle particolarità locali.

RIFERIMENTI NORMATIVI VIGENTI

• Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (cosiddetto “Decreto Ronchi”) – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio

Il Decreto Ronchi è stato successivamente modificato ed integrato dal:
• Dlgs 8 Novembre 1997, n.389 (cd.”Ronchi bis”);
• Legge 9 Dicembre 1998, n.426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” (nota come legge Ronchi ter”);
• Legge 23 Dicembre 1999, n.488 (legge Finanziaria 2000-articolo 33- TARSU), che ha ulteriormente prorogato (il primo rinvio è avvenuto ad opera della Legge 426/1998) il termine per l’entrata in vigore del sistema tariffario per la gestione dei rifiuti urbani, previsto dagli articoli 49 e seguenti del Dlgs 22/1997;
• Legge 23 Marzo 2001, n.93 (“Disposizioni in campo mbientale”), che ha introdotto rilevanti novità in tema di: bonifiche dei siti inquinati; terre di scavo e materiali vegetali; raccolta differenziata; contributo per lo smaltimento; sanzioni per il traffico illecito dei rifiuti;
• Decreto legge 16 Luglio 2001, n. 286 (convertito nella Legge 335/2001), che ha prorogato l’addio alla discarica previsto dall’articolo 5, comma 6 del “Decreto Ronchi”, stabilendo che i rifiuti diversi dagli inerti e da quelli pre-trattati potranno cntinuare ad andare in discarica fino all’emanazione delle norme tecniche;
• Decreto Legge 28 Dicembre 2001, n.452, convertito con modifiche nella legge 27 Febbraio 2002, n.16, che ha inserito il Cdr (combustibile derivato da rifiuti) tra i rifiuti speciali elencati nell’articolo 7, comma 3 del “Ronchi”;
• Legge 21 Dicembre 2001, n.443 (cd. “Legge Lunardi”)-Delega al Governo in materia di infrastrutture ed isediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle attività produttive;
• Legge 28 Dicembre 2001, n.448 (legge Finanziaria 2002) che:
-con una modifica dell’articolo 19, comma 4, obbliga le Regioni ad adottare norme per l’utilizzo da parte degli uffici pubblici di una quota del 30% minimo di materiali riciclati in relazione al loro fabbisogno annuo di manufatti e beni;
-con una modifica all’articolo 41, comma 2, lettera E) del “Ronchi” stabilisce invece aggiustamenti sulla ripartizionedel contributo ambientale per gli imballaggi.
• Decreto legge 7 Marzo 2002, n.22, convertito con modifiche nella Legge 6 Maggio 2002, n.82, che con la modifica degli aricoli 7 e 8, autorizza la combustione del coke da petrolio (“pet coke”) in impianti di combustione con potenza superiore ai 50 Mw;
• Legge 1 Marzo 2002, n.39 (legge Comunitaria 2001) che, con la modifica dell’articolo 53, amplia la fattispecie del reato di traffico illecito di rifiuti;
• Direttiva MinAmbiente 9 aprile 2002, recante le prime istituzioni ufficiali per l’applicazione del nuovo CER in attesa di un apposito decreto che modifichi tecnicamente l’attuale assetto del “Ronchi”;
• Legge 31 luglio 2002, n.179 (Collegato ambientale alla legge Finanziaria 2002, Legge 448/2001), che ha apportato rilevanti modifiche per quanto attiene: ai residui alimentari (che escono dal regime dei rifiuti); agli abblighi e diritti delle PA; alla disciplina del Conai e dei consorzi di materiali; al regime dei rifiuti sanitari;
• Dl 8 luglio 2002, n.138, convertito con modifiche nella Legge 8 Agosto 2002, n.178, che non ha tecnicamente modificato il testo del provvedimento ma introdotto nell’ordinamento una interpretazione autentica della definizione di “rifiuto” contenuta nell’articolo 6, comma 1, lettera A) del Dlgs 22/1997;
• Legge 3 Febbraio 2003, n.14 (legge Comunitaria 2002), che ha introdotto novità sull’etichettatura degli imballaggi (articolo 36, Dlgs 22/1997);
• Dlgs 36/2003 (attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti) che ha abrogato l’articolo 5, commi 6 e 6 bis,e l’articolo 28, comma 2, del Dlgs 22/1997 (relativi allo smaltimento)

Decreti ministeriali attuativi:

• D.M. 28 aprile 1998, n.406 (Organizzazione Albo gestori, modalità di iscrizione e garanzie finanziarie);
• D.M. 21 Luglio 1998, n.350 (Determinazione diritto annuale di iscrizione negli Albi della Provincia);
• D.M. 4 Agosto 1998, n.372 (Riorganizzazione e catasto rifiuti);
• D.M. 3 settembre 1998, n.370 (Criteri e norme per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti);
• D.M. 23 Aprile 1999 (garanzie finanziarie trasporto rifiuti-modifiche al Dm 8 Ottobre 1996);
• Decreto MinAmbiente 8 Ottobre 1996 (garanzie fideiussorie);
• Decreto MinAmbiente 5 Febbraio 1998 (individuaziuone dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del Dlgs 5 Febbraio 1997, n. 22);
• Decreto MinAmbiente 11 Marzo 1998, n.141 (Catalogazione e identificazione dei rifiuti pericolosi ai fini dello smaltimento in discarica);
• Decreto MinAmbiente 1 Aprile 1998, n.148 (Modello uniforme di registro carico/scarico);
• Decreto MinAmbiente 12 Giugno 202, n.161 (norme tecniche per il recupero agevolato dei rifiuti pericolosi ex Dlgs 22/1997)
Circolari esplicative:

• Circolare 4 agosto 1998, n. 812 (Istruzioni per la compilazione dei registri di carico/scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati)
• Circolare 28 giugno 1999 (Chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto)

Provvedimenti normativi a livello comunitario:

• Direttiva 75/442/CEE (Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti);
• Direttiva 91/156/CEE (Gestione rifiuti);
• Direttiva 91/689/CEE (Rifiuti periucolosi);
• Direttiva 94/67/CE (Incerenimento dei rifiuti pericolosi);
• Direttiva 1999/31/CE (Discariche di rifiuti);
• Direttiva 2000/76/CE (Incerenimento dei rifiuti);
• Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche- Raee);
• Decisione 2000/532/CE (Nuovo CER- Catalogo Europeo dei Rifiuti);
• Decisione 2001/118/CE (Modifica all’elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE);
• Decisione 2001/119/CE (Modifica alla decisione 2000/532/CE);
• Decisione 2001/573/CE (Modifica elenco rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE);
• Decisione 2003/33/CE (Direttiva 1999/31/Ce-criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche);
• Decisone 2002/909/CE (Approvazione norme italiane sul recupero agevolato dei rifiuri pericolosi-D.M.161/2002);
• Proposta 2003/0084 (COD) che modifica la Direttiva 2002/96/CE

Altre norme nazionali di riferimento per la gestione di rifiuti:

• Decreto 18 Aprile 2000, n.309 (regolamento Osservatorio nazionale sui rifiuti);
• Decreto 13 Marzo 2003 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica);
• decreto 8 Maggio 2003, n.203 (Green Public Procurement);
• Dpcm 24 Dicembre 2002 (Approvazione del nuovo modello unico di dichiaraziuone ambientale per l’anno 2003) il testo è coordinato con le retifiche apportate dal Dpcm 24 febbraio 2003;
• Legge 25 Gennaio 1994, n.70 (MUD Modello Unico di Dichiarazione);
• Legge 25 Febbraio 2000, n.33 (conversione in legge del DI 500/1999-proroga termii per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e comunicazioni PCB);
• Legge 31 Otobre 2001, n.399 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti);
• DI 30 dicembre 1999, n.500 (proroga dei termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni sui PCB- Testo coordinato con le modifiche apportate dalle legge di conversione);
• D.M. 25 Febbraio 2000, n.124 (impianti di incerenimento rifiuti pericolosi)