La principale finalità del Decreto "Ronchi" è, come evidenziato all'art.4, la promozione del recupero attraverso raccolta differenziata, compostaggio, ecc. al fine di ridurre il più possibile la quantità di rifiuti che finisce nelle discariche.
Il
recupero di un rifiuto consiste nel sottoporre lo stesso ad una serie di processi che lo rendono:
-
riutilizzato per lo stesso scopo attribuito all'oggetto il cui utilizzo aveva dato origine al rifiuto (recupero cartucce da stampa);
Un
RIFERIMENTO NORMATIVO DEL DECRETO RONCHI, la
Legge 28 Dicembre 2001, n.448 (legge Finanziaria 2002) dice che:
- con una modifica dell'articolo 19, comma 4, obbliga le Regioni ad adottare norme per l'utilizzo da parte degli uffici pubblici di una quota del 30% minimo di materiali riciclati in relazione al loro fabbisogno annuo di manufatti e beni;
- elemento di un nuovo processo produttivo (centrali elettriche a rifiuti, ecc.).
Lo
smaltimento dei rifiuti, che deve essere effettuato in situazioni di sicurezza, avviene depositando gli stessi nelle discariche a seconda del tipo di rifiuto (urbano, tossico, tossico nocivo, ecc.).
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IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) 080318
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Il Formulario (D.Lgs.22/97 art.15) è un documento, redatto in quattro copie, che deve accompagnare i rifiuti al momento del trasporto. Il Formulario descrive la tipologia del rifiuto e identifica i soggetti coinvolti nel trattamento:
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Produttore/Detentore: chi produce ed è in possesso del rifiuto, in questo caso cartucce esauste;
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Trasportatore: l'azienda addetta al ritiro con personale e mezzi autorizzati, iscritta all'Albo Gestori Rifiuti;
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Destinatario: azienda iscritta all'Albo Gestori Rifiuti e autorizzata dalla provincia di competenza allo stoccaggio e al trattamento del rifiuto (recupero) con COD. CER (Catalogo Europeo Rifiuti) 080318.
Una copia deve essere consegnata al produttore/detentore del rifiuto, le altre tre copie, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una (
4a copia) al detentore entro il termine di tre mesi dalla data di conferimento del rifiuto.
Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
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RESPONSABILITA' DEI RIFIUTI
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Il produttore/detentore è responsabile dei rifiuti sino alla consegna degli stessi ad un'azienda autorizzata.
E' compito del produttore assicurarsi che l'azienda abbia le regolari autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.
Resta l'obbligo di controllare che il formulario di identificazione del rifiuto (
4a copia) venga restituito entro tre mesi dalla data di conferimento del rifiuto stesso. Nel caso di mancata ricezione il produttore è obbligato a dare comunicazione di mancato ricevimento alla Provincia territorialmente competente.
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LE IMPRESE CHE POSSONO GESTIRE I RIFIUTI DI STAMPA
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Le imprese autorizzate sono iscritte all'
Albo Gestori Rifiuti e hanno comunicato alla Provincia territorialmente competente l'inizio dell'attività del centro di recupero (D. Lgs. 22/97 artt. 30 e 33).
Resta l'obbligo del rilascio del
Formulario da parte della azienda che effettua il ritiro del rifiuto.
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LE IMPRESE CHE POSSONO GESTIRE I RIFIUTI DI STAMPA RICICLAGGIO E RISPARMIO
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Dal 1° Gennaio 2000 la tassa comunale sui rifiuti si è trasformata in tariffa, ciò significa che si dovrà tener conto della effettiva quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico di raccolta. Inoltre, ai sensi dell'art.49 c.14 del D.Lgs.22/97, chiunque dimostri di aver avviato al recupero una parte dei rifiuti prodotti avrà diritto ad una
riduzione sulla tariffa da pagare proporzionale alla quantità di rifiuti recuperata.
Dal 2012 l'Unione Europea indica come obiettivo il 70% di raccolta differenziata.
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