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RACCOLTA E RITIRO DEI RIFIUTI DI STAMPA

cartucceIl crescente utilizzo di stampanti, fax e fotocopiatrici implica un consumo in costante aumento di cartucce toner, cartucce a getto d'inchiostro, cartucce a nastro, contenitori toner.
In poco tempo ci si trova ad avere elevate quantità di cartucce esauste da smaltire.
I rifiuti da stampa rientrano nella categoria "rifiuti speciali non pericolosi", il loro recupero/smaltimento deve avvenire seguendo specifiche procedure.


TUTTE LE AZIENDE E GLI UTILIZZATORI SONO TENUTI A SMALTIRE REGOLARMENTE LE CARTUCCE DI STAMPA ESAUSTE

Il servizio di ritiro di materiali di consumo esausti per stampanti, eseguito dai nostri operatori, dà l'opportunità di essere in regola con le disposizioni del DECRETO RONCHI. D.Lgs. 05/02/1997 n.22.
consumabiliTali disposizioni obbligano il conferimento ad operatori iscritti all'Albo Gestori Rifiuti e con rilascio di FIR (formulario di identificazione rifiuti) almeno una volta l'anno.

Tuttavia in alcuni casi, rivenditori di toner, tecnici di fotocopiatrici o rigeneratori di cartucce, sottovalutando il problema, agiscono non correttamente gestendo questi materiali (che per Legge sono rifiuti) in completa assenza di autorizzazioni.

ESTRATTO DAL DECRETO RONCHI:
Art. 51 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
1. Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.



LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA STAMPA

La legge stabilisce che i rifiuti da stampa possono essere:
- conferiti al Comune in convenzione;
- conferiti a soggetti iscritti all'Albo Gestori Rifiuti per l'avvio al recupero e/o allo smaltimento.
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare danno all'ambiente.
In entrambi  i casi al produttore del rifiuto va consegnato il Formulario di Identificazione.


RECUPERO E SMALTIMENTO

La principale finalità del Decreto "Ronchi" è, come evidenziato all'art.4, la promozione del recupero attraverso raccolta differenziata, compostaggio, ecc. al fine di ridurre il più possibile la quantità di rifiuti che finisce nelle discariche.

Il recupero di un rifiuto consiste nel sottoporre lo stesso ad una serie di processi che lo rendono:
- riutilizzato per lo stesso scopo attribuito all'oggetto il cui utilizzo aveva dato origine al rifiuto (recupero cartucce da stampa);

Un RIFERIMENTO NORMATIVO DEL DECRETO RONCHI, la Legge 28 Dicembre 2001, n.448 (legge Finanziaria 2002) dice che:
- con una modifica dell'articolo 19, comma 4, obbliga le Regioni ad adottare norme per l'utilizzo da parte degli uffici pubblici di una quota del 30% minimo di materiali riciclati in relazione al loro fabbisogno annuo di manufatti e beni;

- elemento di un nuovo processo produttivo (centrali elettriche a rifiuti, ecc.).
Lo smaltimento dei rifiuti, che deve essere effettuato in situazioni di sicurezza, avviene depositando gli stessi nelle discariche a seconda del tipo di rifiuto (urbano, tossico, tossico nocivo, ecc.).


IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) 080318

Il Formulario (D.Lgs.22/97 art.15) è un documento, redatto in quattro copie, che deve accompagnare i rifiuti al momento del trasporto. Il Formulario descrive la tipologia del rifiuto e identifica i soggetti coinvolti nel trattamento:

Produttore/Detentore: chi produce ed è in possesso del rifiuto, in questo caso cartucce esauste;

Trasportatore: l'azienda addetta al ritiro con personale e mezzi autorizzati, iscritta all'Albo Gestori Rifiuti;

Destinatario: azienda iscritta all'Albo Gestori Rifiuti e autorizzata dalla provincia di competenza allo stoccaggio e al trattamento del rifiuto (recupero) con COD. CER (Catalogo Europeo Rifiuti) 080318.

Una copia deve essere consegnata al produttore/detentore del rifiuto, le altre tre copie, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una (4a copia) al detentore entro il termine di tre mesi dalla data di conferimento del rifiuto.
Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.



RESPONSABILITA' DEI RIFIUTI

Il produttore/detentore è responsabile dei rifiuti sino alla consegna degli stessi ad un'azienda autorizzata.  E' compito del produttore assicurarsi che l'azienda abbia le regolari autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.
Resta l'obbligo di controllare che il formulario di identificazione del rifiuto (4a copia) venga restituito entro tre mesi dalla data di conferimento del rifiuto stesso. Nel caso di mancata ricezione il produttore è obbligato a dare comunicazione di mancato ricevimento alla Provincia territorialmente competente.


LE IMPRESE CHE POSSONO GESTIRE I RIFIUTI DI STAMPA

Le imprese autorizzate sono iscritte all'Albo Gestori Rifiuti e hanno comunicato alla Provincia territorialmente competente l'inizio dell'attività del centro di recupero (D. Lgs. 22/97 artt. 30 e 33).
Resta l'obbligo del rilascio del Formulario da parte della azienda che effettua il ritiro del rifiuto.

LE IMPRESE CHE POSSONO GESTIRE I RIFIUTI DI STAMPA RICICLAGGIO E RISPARMIO

Dal 1° Gennaio 2000 la tassa comunale sui rifiuti si è trasformata in tariffa, ciò significa che si dovrà tener conto della effettiva quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico di raccolta. Inoltre, ai sensi dell'art.49 c.14 del D.Lgs.22/97, chiunque dimostri di aver avviato al recupero una parte dei rifiuti prodotti avrà diritto ad una riduzione sulla tariffa da pagare proporzionale alla quantità di rifiuti recuperata.
Dal 2012 l'Unione Europea indica come obiettivo il 70% di raccolta differenziata.


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